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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 6 aprile 2016, n. 13730, sez. III civile


BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Reato paesaggistico - Condono ambientale - Accertamento di compatibilità paesaggistica - Automatica non punibilità del reato paesaggistico - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reati paesaggistici, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale.

(Fattispecie relativa alla realizzazione di un intervento edilizio che comportava l'aumento di superfici utili e volumi, con conseguente ritenuta inapplicabilità del condono ambientale nonostante l'intervenuto rilascio del parere di compatibilità paesaggistica).