GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET
PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI - Clausola di convenzione urbanistica -
Costituzione di “servitus non aedificandi” in favore di fondo privato ed a
carico di area destinata a verde pubblico - Controversia relativa -
Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
La controversia attinente
al rispetto del dovere scaturito dalla clausola di una convenzione inerente ad
un piano di lottizzazione urbanistica con la quale, a fronte della cessione a
titolo gratuito al comune di alcune aree destinate a verde pubblico da parte
del privato, viene costituita, a favore della residua proprietà di
quest’ultimo, una servitù “non aedificandi” a carico delle aree cedute
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e va ricondotta nell’ambito
della previsione di cui all’art. 1079 c.c., involgendo un diritto di natura
reale che, benché scaturito dall’esecuzione della convenzione, configura, per
la sua valenza “erga omnes”, una fonte autonoma di rapporti giuridici. Del
resto, da un lato, la giurisdizione esclusiva in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi dei provvedimenti finali
dei progetti di lottizzazione ha carattere obbligatorio (arg. ex art. 11, comma
2, della l. n. 241 del 1990), in ciò confliggendo con la natura assoluta del
diritto esercitato nella menzionata controversia; dall’altro, alla violazione
della servitù di non edificare non risulta collegabile alcun provvedimento che
in qualche modo incida, revocandola in tutto o in parte, sulla predetta
convenzione, con la conseguenza che il comune non agisce, neppure mediatamente,
nell’esercizio di pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico.