EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Condono edilizio -
Disciplina della legge n. 724 del 1994 - Singole domande riferite a parti di
unico edificio - Riconduzione ad unica sanatoria - Fondamento - Limiti -
Fattispecie.
In materia di condono
edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della
individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio
va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto
legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che
le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che
compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria,
onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera. Qualora,
invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione
quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria,
vi siano più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate
relative ad un medesimo immobile.
(Fattispecie nella quale
la Corte ha ritenuto inapplicabile il condono, essendo emerso che l'immobile era
stato interamente realizzato ed era di proprietà di un unico soggetto).