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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 21 febbraio 2017, n. 4400, sez. I civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - Assegnazione in locazione con patto di futura vendita - Domanda di riscatto - Insorgenza in capo all'assegnatario del diritto soggettivo alla stipula del contratto suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica - Condizioni - Conclusione del procedimento amministrativo con la comunicazione dell'accettazione e del prezzo di cessione da parte dell'amministrazione - Necessità.
Ove l'amministrazione non intenda seguire, per la cessione di alloggi di edilizia economica e popolare, la via privatistica, mediante stipula di un contratto preliminare, ma sia stata tuttavia pattuita l'assegnazione in locazione con patto di riscatto, o sia comunque pervenuto a conclusione il procedimento amministrativo volto alla cessione dell'alloggio e sia stata comunicata, da parte dell'ente assegnante, l'accettazione della domanda dell'assegnatario e la determinazione del prezzo, sussiste il diritto dell'assegnatario stesso di agire in giudizio, dinanzi al giudice ordinario, per ottenere l'accertamento dell'avvenuta cessione in proprietà del bene o una sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.