EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN
PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - Assegnazione in locazione con patto di
futura vendita - Domanda di riscatto - Insorgenza in capo all'assegnatario del
diritto soggettivo alla stipula del contratto suscettibile di esecuzione forzata
in forma specifica - Condizioni - Conclusione del procedimento amministrativo
con la comunicazione dell'accettazione e del prezzo di cessione da parte
dell'amministrazione - Necessità.
Ove l'amministrazione non
intenda seguire, per la cessione di alloggi di edilizia economica e popolare,
la via privatistica, mediante stipula di un contratto preliminare, ma sia stata
tuttavia pattuita l'assegnazione in locazione con patto di riscatto, o sia
comunque pervenuto a conclusione il procedimento amministrativo volto alla
cessione dell'alloggio e sia stata comunicata, da parte dell'ente assegnante,
l'accettazione della domanda dell'assegnatario e la determinazione del prezzo,
sussiste il diritto dell'assegnatario stesso di agire in giudizio, dinanzi al
giudice ordinario, per ottenere l'accertamento dell'avvenuta cessione in
proprietà del bene o una sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.