EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Illecito edilizio
- Demolizione - Art. 34 D.Lgs. n. 380 del 2001 - Procedura di cd.
fiscalizzazione - Ambito di applicazione - Individuazione - Fattispecie.
In tema di reati edilizi,
la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne
pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di
cd. "fiscalizzazione" di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001,
riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di
tolleranza individuato dall'ultimo comma dell'articolo citato) fra quanto
oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece
esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del
necessario assenso amministrativo.
(Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto illegittima la revoca dell'ingiunzione a demolire un
manufatto completamente abusivo e del tutto nuovo, ancorché innestato su una
preesistente struttura di per sè conforme agli strumenti ed alle prescrizioni
urbanistiche).