ABUSI
EDILIZI - Condono – Diniego – Immobile oggetto di istanza di condono – Oggetto
di demolizione dopo la data prescritta – No alla procedura di condono – Limiti
– Fondamento.
Nel caso in cui non è contestato che l’immobile oggetto di istanza di
condono, ai sensi dell’art. 32, comma 37, della legge n. 326 del 2003, sia
stato oggetto di demolizione e ricostruzione dopo la data prescritta per il
relativo completamento, ai fini della sanatoria disciplinata dalla predetta
norma è ritenuto pacifico che la procedura di condono non possa più avere
corso, essendo presupposto della stessa la permanenza delle opere edilizie da
condonare.
Non poteva quindi essere preclusa all’amministrazione – dopo un primo
diniego di sanatoria, per rilevato eccesso di volumetria dell’immobile
realizzato – l’adozione di un nuovo provvedimento, assorbente rispetto alle
motivazioni del primo, al fine di rilevare la non condonabilità di un fabbricato
non più esistente nell’identità originaria.