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Categoria: EDILIZIA

* Consiglio di Stato, sentenza 22 marzo 2016, n. 1167, sez. V

EDILIZIA URBANA - Affrancazione dell’immobile in favore del soggetto che detiene l’immobile da almeno dieci anni - Istanza alla P.A. – Mancata allegazione del titolo idoneo – Decorso del tempo – Formazione del silenzio assenso – Esclusione.
L’art. 26, comma 3, della Legge Regionale n. 18-2007 prevede testualmente che “la legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvenga in favore dell’occupatore che detenga l’immobile da almeno dieci anni, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997”. Ove ciò non sia dimostrato, non avendo la ricorrente prodotto in sede amministrativa o nel giudizio di primo grado il titolo di acquisto, in forma pubblica anteriore al 30 giugno 1997, dell’immobile oggetto di controversia, né ha documentato l’ultradecennale detenzione dello stesso, il mero decorso del tempo non può valere ai fini della formazione del titolo per silenzio assenso.