EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
- Porticato coperto - Organismo edilizio - Necessità di permesso di costruire -
Sussistenza.
Deve considerarsi soggetto a permesso di costruire
l'intervento consistente nella chiusura di un porticato aperto e nella
realizzazione di camere indipendenti, con bagni e mutamento di destinazione
d'uso, in quanto i porticati coperti costituiscono organismi edilizi, avuto
riguardo non solo alla loro autonoma utilizzabilità, ma anche al fatto che essi
realizzano un vero e proprio corpo di fabbrica, avente incidenza concreta e ben
visibile sulla fisionomia dell'immobile, di cui vengono ad essere mutati il
volume complessivo e l'aspetto esteriore.