EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Mutamento della
destinazione d'uso con opere edilizie - Inizio di realizzazione di impianti a
servizio di vano autorizzato come "vuoto tecnico" - Circostanza
idonea a ritenere la destinazione abitativa - Sussistenza - Reato ex art. 44,
comma primo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 - Configurabilità.
È
configurabile il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 380
del 2001, commesso mediante il mutamento abusivo, con opere, della destinazione
d'uso di un immobile, quando viene effettuata la predisposizione di impianti
tecnologici sottotraccia all'interno di un vano autorizzato come "vuoto
tecnico", in quanto tale tipologia di intervento costituisce circostanza
idonea per ritenere la destinazione abitativa dell'immobile.
(In
motivazione, la Corte ha altresì osservato che, nel caso di modifica della
destinazione d'uso realizzata mediante l'esecuzione di opere edili, il reato si
consuma sin dall'inizio dei lavori, non essendo necessario attenderne il
completamento).