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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 9 settembre 2015, n. 36366, sez. III penale ​

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Atto abilitativo della P.A. - Illegittimità - Poteri di valutazione del giudice penale - Sussistenza - Criteri - Motivazione rispetto ad essi - Necessità – Fattispecie.

In tema di reati edilizi, qualora emerga una difformità tra la normativa urbanistica ed edilizia e l'intervento realizzato, per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo, il giudice penale è in ogni caso tenuto a verificare incidentalmente la legittimità di quest'ultimo, senza che ciò comporti la sua eventuale "disapplicazione", in quanto tale provvedimento non è sufficiente a definire di per sé - ovvero prescindendo dal quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e dalle rappresentazioni di progetto alla base della sua emissione - lo statuto di legalità dell'opera realizzata.

(Fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva ritenuto illegittimi i permessi in sanatoria, posti a base dell'istanza di dissequestro, sol perché collegati a precedenti concessioni edilizie, a loro volta illegittime in quanto rilasciate da un funzionario condannato per concorso in lottizzazione abusiva. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato l'ordinanza impugnata per difetto di motivazione, censurando il mancato esame della documentazione amministrativa prodotta dai ricorrenti).