EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
- Reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Atto abilitativo della P.A.
- Illegittimità - Poteri di valutazione del giudice penale - Sussistenza -
Criteri - Motivazione rispetto ad essi - Necessità – Fattispecie.
In
tema di reati edilizi, qualora emerga una difformità tra la normativa
urbanistica ed edilizia e l'intervento realizzato, per il quale sia stato
rilasciato un titolo abilitativo, il giudice penale è in ogni caso tenuto a
verificare incidentalmente la legittimità di quest'ultimo, senza che ciò
comporti la sua eventuale "disapplicazione", in quanto tale
provvedimento non è sufficiente a definire di per sé - ovvero prescindendo dal
quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e dalle rappresentazioni
di progetto alla base della sua emissione - lo statuto di legalità dell'opera
realizzata.
(Fattispecie
in cui il tribunale del riesame aveva ritenuto illegittimi i permessi in
sanatoria, posti a base dell'istanza di dissequestro, sol perché collegati a
precedenti concessioni edilizie, a loro volta illegittime in quanto rilasciate
da un funzionario condannato per concorso in lottizzazione abusiva. In
applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato l'ordinanza
impugnata per difetto di motivazione, censurando il mancato esame della
documentazione amministrativa prodotta dai ricorrenti).