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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 18 dicembre 2015, n. 25523, sez. I civile ​

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - Alloggi assegnati ai profughi - Acquisto a prezzo di favore - Spettanza sia per gli alloggi statali che per quelli di altri enti - Necessità.

In tema di cessione di alloggi, a prezzo agevolato, in favore di profughi, il corrispondente beneficio spetta indistintamente - giusta gli artt. 45 della l. n. 388 del 2000 e 4, commi 223 e 224, della l. n. 350 del 2003 - per tutti gli immobili contemplati negli artt. 17 e 18 della l. n. 137 del 1952, e quindi a prescindere dalla circostanza che l'alloggio sia di proprietà statale o di altri enti.