EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN
PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - Alloggi assegnati ai profughi - Acquisto a prezzo di
favore - Spettanza sia per gli alloggi statali che per quelli di altri enti -
Necessità.
In
tema di cessione di alloggi, a prezzo agevolato, in favore di profughi, il
corrispondente beneficio spetta indistintamente - giusta gli artt. 45 della l.
n. 388 del 2000 e 4, commi 223 e 224, della l. n. 350 del 2003 - per tutti gli
immobili contemplati negli artt. 17 e 18 della l. n. 137 del 1952, e quindi a
prescindere dalla circostanza che l'alloggio sia di proprietà statale o di
altri enti.