Edilizia e urbanistica - Norme della Regione
Campania - Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti - Previsione
che il recupero stesso possa essere realizzato anche in deroga alle
prescrizioni della legge regionale 20/03/1982, n. 14, della legge regionale
20/03/1982, n. 17 e della legge regionale 27/06/1987 n. 35, dei piani
territoriali urbanistici e paesaggistici, dei provvedimenti regionali in
materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all'art. 22 della legge
regionale 01/09/1993, n. 33, nonché degli strumenti urbanistici comunali
vigenti ed in itinere e dei regolamenti edilizi vigenti.
La corte costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della
Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di
sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei
sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in
deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a
contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici.