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Categoria: EDILIZIA

* Corte Costituzionale, sentenza 13 gennaio 2016, n. 11

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti - Previsione che il recupero stesso possa essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni della legge regionale 20/03/1982, n. 14, della legge regionale 20/03/1982, n. 17 e della legge regionale 27/06/1987 n. 35, dei piani territoriali urbanistici e paesaggistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all'art. 22 della legge regionale 01/09/1993, n. 33, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in itinere e dei regolamenti edilizi vigenti.

La corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.