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Categoria: EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 18 gennaio 2021, n. 5

Sanzioni amministrative - Norme della Regione Veneto - Procedimenti di accertamento per violazione di disposizioni normative, sanzionate in via amministrativa, in materie di competenza esclusiva della Regione - Previsione che nessun provvedimento sanzionatorio può essere irrogato senza aver consentito al soggetto interessato la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione - Attribuzione alla Giunta regionale della competenza nell'individuazione della tipologia delle violazioni che consentono la regolarizzazione, nonché delle fattispecie per le quali non è possibile ricorrervi, oltre alla definizione degli adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano - Abrogazione dell'istituto della diffida amministrativa di cui all'art. 2-bis della legge regionale n. 10 del 1977.

La Corte Costituzionale:

  1. dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l’istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell’ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative);

  2. dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019;

  3. dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, promosse, per contrasto «con la legge n. 689/1981 che detta la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

  4. dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, promosse, in riferimento complessivamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

(La Corte Costituzionale si è espressa positivamente sulla scelta della Regione Veneto di accordare preferenza, nell’ambito della disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale, all’adempimento spontaneo del precetto amministrativo - seppur tardivo - ovvero alla rimozione degli effetti rispetto all’esigenza di sanzionare il trasgressore).