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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 8 luglio 2013, n. 28934, sez. III penale

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Reato ex art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Natura permanente - Presupposti - Fattispecie.


Il reato di cui all'art. 181, comma primo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto che la permanenza del reato in esame cessasse non con l'ultimazione dei lavori ma soltanto con la privazione della disponibilità del bene al suo proprietario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 
Massime precedenti Conformi: N. 28338 del 2003, N. 16393 del 2010