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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 7 luglio 2017, n. 33051, sez. III penale

EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Confisca delle aree e dei terreni abusivamente lottizzati - Proscioglimento per intervenuta prescrizione - Preclusione - Esclusione - Condizioni.

 

In tema di reati edilizi, il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato allorquando sia stata accertata, con adeguata motivazione, la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo.

 

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Natura di reato a consumazione alternativa - Sussistenza - Conseguenze.

 

La contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest'ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e sui costruttori l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione.

 

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Atto abilitativo della P.A. - Illegittimità - Poteri di valutazione del giudice penale - Sussistenza - Criteri - Motivazione rispetto ad essi - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di reati edilizi, il rilascio del permesso di costruire non esclude l'affermazione della penale responsabilità per i reati di edificazione abusiva o di lottizzazione abusiva ove emerga una difformità tra la normativa urbanistica ed edilizia e l'intervento realizzato, né impone l'eventuale "disapplicazione" dell'atto amministrativo, limitandosi il giudice ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, prescindendo da qualunque giudizio su detto atto amministrativo.