EDILIZIA - Lottizzazione abusiva negoziale - Frazionamento - Nozione - Necessità di operazioni catastali - Esclusione - Ragioni.
Ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva negoziale, il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso; l'espressione in questione, infatti, da intendersi in modo atecnico, si riferisce a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di un'area di più ampia estensione, comunque predisposta od attuata, attribuendone la disponibilità a terzi al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica od edilizia del territorio.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 e art. 44
Massime precedenti Conformi: N. 6080 del 2008
Massime precedenti Vedi: N. 27739 del 2008, N. 37383 del 2013