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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 30 settembre 2010, n. 35390, sez. III penale

Edilizia – Ricostruzione di edificio preesistente ridotto a stato di rudere – Intervento costituente “nuova costruzione” – Necessaria ristrutturazione edilizia - Titolo abilitativo in contrasto con la normativa edilizia nazionale, regionale e comunale - Sequestro preventivo.


Il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata: la ricostruzione su ruderi, pertanto, non costituisce "ristrutturazione" ma "nuova costruzione".
Per aversi "ristrutturazione", le opere murarie ancora esistenti devono consentire, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione. L'intervento di restauro e risanamento conservativo presuppone, dunque, resistenza nel suo complesso di un organismo edilizio sul quale intervenire, proprio perché è finalizzato al recupero degli immobili nella loro attuale consistenza e nell'ambito degli spazi concretamente identificabili
Riferimenti normativi: art. 3, c. 1, lett. c, d.p.r. n. 380 del 2001; art 3, l.r. Umbria n. 1 del 2004.
Massime precedenti Vedi: Cons. Stato, n. 5375 del 2006; id., n. 3452 del 2004; id., n. 2142 del 2004; id., n. 2021 del 1999; id., n. 398 del 1999; id., n. 240 del 1997; TAR Lombardia, sez. II, n. 94 del 1993; TAR Piemonte, sez. I, n. 56 del 1988; Cass., Sez. 3, n. 36542 del 2008.