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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 3 dicembre 2013, n. 51710, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Confisca - Acquirente in buona fede - Intervento del notaio rogante - Conseguenze.


In tema di confisca di immobile oggetto di lottizzazione abusiva, non può ritenersi automaticamente sussistente la buona fede dell'acquirente per il solo fatto che si sia rivolto per il rogito della compravendita ad un notaio, il cui intervento - sia per la possibilità di incomplete o mendaci dichiarazioni o documentazioni a lui rese o prodotte al fine di non fare emergere l'intento lottizzatorio, sia per l'eventualità di un contributo, doloso o colposo, del pubblico ufficiale alla realizzazione dell'evento illecito - non fa venir meno l'originaria illegalità dell'immobile, né può consentire all'acquirente, in dolo o in colpa, di godere di un bene di provenienza illecita e al costruttore abusivo di conseguire il proprio illecito fine di lucro.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 e art. 44
Massime precedenti Conformi: N. 15981 del 2013
Massime precedenti Vedi: N. 48924 del 2009, N. 31921 del 2012