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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 26 agosto 2019, n. 36397, sez. III penale

EDILIZIA - Lottizzazione abusiva negoziale - Nozione - Frazionamento del terreno - Necessità di atti formali - Esclusione - Condotte rivelatrici del reato - Sufficienza di una sola di esse.
 

Ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare - che ricorre quando una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio effettuata in assenza del previsto piano di lottizzazione, o in presenza di piano contrastante con gli strumenti urbanistici e le previsioni normative, venga predisposta per mezzo del frazionamento e della vendita, o di atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio - il frazionamento del terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, in presenza anche di uno solo degli elementi indiziari di cui all'art. 30, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che sia idoneo a rivelare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio dell'area.

EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Rilascio di permessi di costruire relativi a singole opere - Idoneità ad escludere il reato - Esclusione. 

In materia di violazioni edilizie, il reato di lottizzazione abusiva non è escluso dall'eventuale rilascio da parte della pubblica amministrazione di permessi di costruire relativi ai singoli interventi edilizi posti in essere, non potendo, in particolare, l'impegno del privato ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria surrogare la mancanza dell'approvazione di un piano di lottizzazione.

(In motivazione, la Corte ha precisato che i permessi di costruire non hanno la funzione di pianificare l'uso del territorio e, dunque, non possono sopperire alla mancata adozione del necessario strumento urbanistico).