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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3816, sez. II civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - Alloggi sociali - Alienazione della quota sociale di cooperativa edilizia - Nullità - Contrarietà al divieto di speculazione ed alla destinazione tipica degli alloggi - Conseguenze.


In tema di edilizia popolare ed economica, l'alienazione della quota sociale di una cooperativa edilizia a contributo statale, è nulla ex art. 1418, primo comma, cod. civ., per violazione delle norme imperative contenute negli artt. 91 e 105 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, che, rispettivamente, vietano la cessione delle quote sociali, e la realizzazione di atti speculativi su alloggi assoggettati - in quanto destinatari di erogazioni pubbliche - al soddisfacimento dell'interesse all'abitazione degli assegnatari e delle loro famiglie appartenenti alle categorie elencate nel precedente art. 91, sicché, in tale evenienza, il cessionario è tenuto a rimborsare al cedente, ai sensi dell'art. 109 del predetto r.d. n. 1165 del 1938, non solo la somma versata alla cooperativa per il terreno, ma anche, nella misura del minor importo tra lo speso ed il migliorato, il costo dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 91, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 95, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 105, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 109 
Massime precedenti Vedi: N. 12941 del 2003, N. 10206 del 2012
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 679 del 1970