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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 24 novembre 2020, n. 26689, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - INSERZIONE AUTOMATICA - Edilizia convenzionata - Cessione degli alloggi - Determinazione dei prezzi - Criteri - Delega al Consiglio Comunale ex art. 35 della legge n. 865 del 1971 - Atti amministrativi emanati in forza di tale delega - Inserzione automatica - Configurabilità.

Ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, che delega al consiglio comunale la fissazione dei criteri per la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in materia di edilizia convenzionata, gli atti amministrativi relativi, in quanto emanati in forza della predetta delega legislativa, da questa direttamente traggono un carattere di imperatività, sicché debbono ritenersi compresi nella previsione dell'art. 1339 c.c., alla quale si collega quella dell'art. 1419, comma 2, c.c., posto che la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della clausola stessa, la quale peraltro non importa la nullità del contratto quando tale clausola sia sostituita di diritto da norme imperative.