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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 24 aprile 2019, n. 17516, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Varianti in corso d'opera - Varianti essenziali - Differenze - Conseguenze.
 

In tema di reati edilizi, mentre le "varianti in senso proprio" - ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione - sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio rispetto a quello originario, le "varianti essenziali" - ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio iniziale rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001 - necessitano del rilascio di un nuovo permesso a costruire, del tutto autonomo rispetto a quello precedente, per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.