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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 21 ottobre 2019, n. 43119, sez. III penale

EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Proscioglimento per intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di merito - Confisca delle aree e dei terreni abusivamente lottizzati - Rispetto dei criteri di proporzionalità - Necessità - Omessa individuazione dei beni da parte del giudice di merito - Conseguenze - Annullamento con rinvio sul punto.
 

In tema di lottizzazione abusiva, la Corte di cassazione, anche qualora confermi la decisione di estinzione del reato urbanistico per intervenuta prescrizione, deve disporre l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, laddove il provvedimento ablatorio sia stato disposto in modo generalizzato e non limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali.

(In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della misura).