EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Sanatoria parziale - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione - Ragioni.
La disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate.
(In motivazione la Corte ha precisato che le opere abusive vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione di conservazione di quelle realizzate legittimamente)