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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 15 aprile 2019, n. 16155, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Edificazione abusiva - Nudo proprietario del fondo - Responsabilità penale - Presupposti - Fattispecie.
 

In tema di reati edilizi, la responsabilità per la realizzazione di opere abusive è configurabile anche nei confronti del nudo proprietario che ha la disponibilità dell'immobile ed un concreto interesse all'esecuzione dei lavori, ove non dimostri che si tratti di interventi a cui egli è estraneo.

(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, nonostante la mancata disponibilità dell'immobile da parte del nudo proprietario, avendolo dato in comodato al padre, aveva desunto la sua responsabilità dal solo rapporto di parentela e dal vincolo di convivenza, omettendo di valutare ulteriori elementi sintomatici della sua partecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, come la presentazione della domanda di condono edilizio, la presenza sul posto, lo svolgimento di un'attività di vigilanza dei lavori o l'interesse all'opera).