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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 10 giugno 2019, n. 25546, sez. III penale

EDILIZIA - Reati edilizi Soggetto responsabile Qualifica di usufruttuario Sufficienza – Esclusione Criteri per l’accollo della responsabilità Individuazione.
 

In tema di reati edilizi, la mera qualità di usufruttuario dell'immobile abusivamente realizzato non è sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, essendo necessaria, per l'attribuzione al predetto della qualifica di committente o di compartecipe con quest'ultimo nella commissione del reato, la sussistenza di un "quid pluris", indicativo di tale concorso, desumibile da elementi concreti, come la presentazione della domanda di condono edilizio, la piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, l'interesse specifico a edificare la nuova costruzione, i rapporti di parentela o di affinità con l'autore materiale delle opere, la riscontrata presenza "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi.