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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 1° febbraio 2010, n. 2313, sez. II civile

Contratti in genere – Invalidità – Nullità del contratto – In genere - Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Riferibilità della stessa alle sole categorie di atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali - Sussistenza - Estensione anche agli atti inerenti allo scioglimento di comunioni ereditarie - Esclusione - Fattispecie.


L'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti "inter vivos" aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), pur riguardando anche gli atti di scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti, limita espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli "atti tra vivi", rimanendo, perciò, inestensibile a tutta la categoria degli atti "mortis causa", ivi compresi quelli comportanti la divisione di masse ereditarie o ad essa finalizzati.
(Nella specie, la S.C. ha escluso dalla sfera di operatività della suddetta nullità alcuni contratti divisionali articolati in più atti miranti allo scopo della individuazione dei beni da assegnare ai singoli coeredi).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 n. 47 artt. 17 e 40; Cod. Civ. artt. 1418 e 1421.
Massime precedenti Conformi: n. 15133 del 2001.
Massime precedenti Vedi: n. 14764 del 2005.