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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza 15 novembre 2013, n. 25772, sez. VI – 2 civile

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - DIVIETO - Lottizzazione "negoziale" o "indiziaria" - Nozione - Scorporo di un appezzamento nella previsione della destinazione edificatoria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.


Per aversi illecita lottizzazione "negoziale" o "indiziaria", è necessaria un'attività che non sia solo univocamente diretta alla deroga di prescrizioni urbanistiche, ma sia altresì idonea, per le forme negoziali prescelte, ad incidere sull'assetto urbanistico; ne consegue che essa non può rinvenirsi nel mero scorporo di un appezzamento minore da uno maggiore, pur con la previsione del futuro e sperato inserimento nell'urbanizzazione di cui risulti pendente l'approvazione, perché la direzione della volontà a porre in essere una condotta potenzialmente lesiva (vendita di più lotti) deve essere indagata nelle sue manifestazioni concrete e nel suo carattere univoco.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 artt. 28, 31 com. 4 e art. 41, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 com. 1 lett. B, DPR 06/06/2001 num. 380 artt. 30 e 44 com. 1 lett. C
Massime precedenti Conformi: N. 4984 del 2012