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Categoria: EDILIZIA

* Cassazione, sentenza 4 aprile 2019, n. 14725, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire - Art. 10, comma 1, lett. c) d.P.R. 380 del 2001 - Natura di norma integrativa del precetto penale - Sussistenza - Restrizione dell’ambito di operatività a seguito della modifica operata dall’art. 17, comma 1, lett. d), d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - Conseguenze.

In tema di disciplina degli interventi edilizi, la previsione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del d. P.R 6 giugno 2001, n. 380, che, nella formulazione modificata dall'art. 17, comma 1, lett. d), d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv. con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non include più, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire, quelli che comportano un aumento di unità immobiliari o di superfici utili, incide sulla struttura essenziale del reato di cui all'art. 44 del medesimo d.P.R. e, quindi, sulla fattispecie tipica, costituendo una norma extrapenale integrativa del precetto penale, suscettibile, in quanto più favorevole, di applicazione retroattiva, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.