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Categoria: EDILIZIA

* Cassazione, sentenza 15 maggio 2020, n. 15205, sez. III penale

EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Integrazione a titolo di colpa - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
 

Il reato di lottizzazione abusiva, che è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione, sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, può essere commesso anche a titolo di sola colpa.

(Fattispecie relativa alla realizzazione di edifici residenziali in zona agricola, mediante frazionamenti ed accorpamenti di fondi non contigui, asserviti per soddisfare il requisito della estensione minima del lotto, da parte di soggetti privi del requisito necessario di imprenditore agricolo, nonostante che in detta zona l'accorpamento fosse consentito solo per le necessità di abitazione principale dell'imprenditore agricolo).