EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - Locazione, cessione, permute, alienazioni.
In tema di vendita di
alloggi di edilizia convenzionata soggetti al vincolo sulla determinazione del
prezzo, tale vincolo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della
caduta del divieto di alienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da
redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei
successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale
efficacia indefinita.
La difformità della
clausola relativa al prezzo rispetto a quanto imposto dal suddetto regime,
avente natura imperativa, comporta, da un lato la nullità della clausola
stessa, ma consente, dall'altro, di poter invocare l'applicazione dell'art.
1339 c.c., con la possibilità quindi di escludere l'efficacia invalidante
dell'intero contratto, attesa la sostituzione alla clausola convenzionale di
quella corrispondente alla volontà del legislatore, ancorché il concreto
ammontare del prezzo non trovi la propria fonte in un atto normativo, ma, come
nella fattispecie, in una convenzione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35.