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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 15 marzo 2016, n. 5068, sez. unite civili

SUCCESSIONI - DIVISIONE EREDITARIA - Donazione – Di un bene altrui – Di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria – Nulla.
La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.