SUCCESSIONI - DIVISIONE EREDITARIA - Donazione – Di
un bene altrui – Di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria – Nulla.
La donazione di un bene
altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di
causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole
dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la
donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in
una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere
che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.