ASSICURAZIONE (Contratto di) - Assicurazioni sulla
vita – Donazione indiretta.
Nell'assicurazione sulla
vita l'indicazione di un terzo come beneficiario di persona non legata al
designante da un vincolo di mantenimento o di dipendenza economica, deve
presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e
costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che ad essa è applicabile
l'art. 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere
dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito.