Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DONAZIONE

Corte Costituzionale, sentenza 7 marzo 2019, n. 114

Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Capacità di donare - Donazione, da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, con le forme abilitative richieste.
 

La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

(Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma (rectius: primo comma, primo periodo), del codice civile, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno. Secondo il rimettente, il divieto per i beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite o con l’assistenza del soggetto incaricato di garantire loro protezione e con l’ulteriore cautela dell’autorizzazione del giudice tutelare, sarebbe innanzitutto lesivo del valore e della dignità della persona umana di cui all’art. 2 della Costituzione. Tale divieto, inoltre, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza intrinseca di cui all’art. 3, primo comma, Cost., perché mortificherebbe i beneficiari dell’amministrazione di sostegno, in contrasto con la finalità dell’istituto; esso, per altro verso, svuoterebbe di contenuto il disposto dell’art. 410 cod. civ., secondo cui l’amministratore di sostegno, nell’adempimento dell’incarico, deve tenere conto dei desideri, delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario. L’art. 3, primo comma, Cost. sarebbe violato anche per disparità di trattamento in riferimento a casi analoghi, quali la previsione dell’autorizzazione giudiziale al compimento degli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 375 e 411 cod. civ. La norma censurata, infine, violerebbe anche l’art. 3, secondo comma, Cost., perché, impedendo a coloro che si trovano in una condizione di inabilità e infermità di realizzare il proprio desiderio di donare, integrerebbe un ostacolo di ordine sociale che impedisce il pieno sviluppo della personalità umana).