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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 28 febbraio 2018, n. 4682, sez. II civile

DONAZIONE - INDIRETTA - Atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro presso un istituto di credito - Natura di donazione indiretta - Condizioni - Accertamento dell'esistenza dell'"animus donandi" - Necessità.

 

L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.