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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 21 maggio 2020, n. 9379, sez. II civile

DONAZIONI - Donazione indiretta - Animus donandi - Circostanze di fatto del singolo caso - Indebito arricchimento - Esclusione - Non sussiste.
 

Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che e ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.

(Nella fattispecie viene annullata con rinvio la sentenza che individua nella donazione indiretta un titolo idoneo a paralizzare la pretesa finalizzata alla rimozione dell’indebito desumendo l’intento di liberalità da una dichiarazione proveniente dall’accipiens e non dal solvens).