Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DONAZIONE

Cassazione, ordinanza 11 giugno 2019, n. 15666, sez. II civile

DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - Rinuncia ad un diritto - Donazione indiretta - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
 

La rinuncia a un diritto, se fatta allo scopo di avvantaggiare un terzo, può importare donazione indiretta, purché fra donazione e arricchimento sussista un nesso di causalità diretta.

(Nella specie, la S.C. ha escluso che la rinuncia del "de cuius" a sottoscrivere la quota di aumento del capitale sociale di una s.r.l., seguita dalla concomitante sottoscrizione, da parte del figlio, della quota non sottoscritta dal genitore, costituisse donazione indiretta, atteso che, a seguito della rinuncia del "de cuius", anche gli altri soci avevano avuto analoga possibilità di sottoscrizione).