DONAZIONI - Al coniuge – Relazione extraconiugale – Revoca della donazione per ingratitudine – Avversione profonda nei confronti del donante – Necessità – Mancanza – Revoca – Esclusione.
L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante; l'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.