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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 3 maggio 2016, n. 8692, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - Art. 732 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Comunione ereditaria - Unico cespite - Alienazione di quota di esso - Presunzione di alienazione di quota ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Limiti.
In tema di retratto successorio, ove uno degli eredi alieni ad un estraneo la quota indivisa dell'unico cespite ereditario, si presume che l'alienazione concerna la quota che lo riguarda, intesa come porzione ideale dell'"universum ius defuncti", sicché il coerede può esercitare il diritto di prelazione ex art. 732 c.c., salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi concreti della fattispecie ed intrinseci al contratto (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto con l'entità dei beni venduti), che la vendita ha, invece, ad oggetto un bene a sé stante, mentre non assume alcun rilievo il comportamento del retraente, estraneo al contratto medesimo.