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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 29 aprile 2016, n. 8487, sez. VI - 2 civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI - Azione per il pagamento di un debito ereditario - Litisconsorzio necessario fra gli eredi - Esclusione - Fondamento.
In caso di successione "mortis causa" di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del "de cuius" si fraziona "pro quota" tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame.