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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 8 aprile 2016, n. 6931, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - Immobile non comodamente divisibile - Condividente assegnatario - Obbligo di conguaglio - Natura - Debito di valore - Momento d'insorgenza - Dall'assegnazione dell'intero bene - Conseguenze.
In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del "petitum" della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - LIMITI - Principio di universalità - Derogabilità - Divisione parziale - Ammissibilità - Condizioni.
Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse.