DIVISIONE
- DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - Immobile non comodamente
divisibile - Condividente assegnatario - Obbligo di conguaglio - Natura -
Debito di valore - Momento d'insorgenza - Dall'assegnazione dell'intero bene -
Conseguenze.
In materia di divisione
giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non
facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non
assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto
dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della
decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi
l'alterazione del "petitum" della controversia, poiché la
rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota
in termini monetari.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - LIMITI
- Principio di universalità - Derogabilità - Divisione parziale - Ammissibilità
- Condizioni.
Il principio
dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile,
potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal
senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda
giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo
di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con
divisione dell'intero asse.