Divisione ereditaria - Scioglimento della comunione
- Eventuali migliorie - Determinazione delle quote.
Nel giudizio di divisione
ereditaria le migliorie apportate da uno dei condividenti al bene vengono a far
parte, per il principio dell'accessione, al bene stesso con la conseguenza che
di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene, nonché della
determinazione delle quote. Da tanto consegue l'ulteriore conseguenza, sotto il
profilo giuridico che il coerede che abbia migliorato i beni comuni da lui
posseduti, pur non potendo invocare l'applicazione dell'art. 1150 c.c., che
riconosce il diritto ad una indennità, può pretendere il rimborso delle spese
eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della
attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato
di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti stessi.