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Categoria: DIVISIONE

* Cassazione, sentenza 29febbraio 2016, n. 3931, sez. II civile

Divisione ereditaria - Scioglimento della comunione - Eventuali migliorie - Determinazione delle quote.
Nel giudizio di divisione ereditaria le migliorie apportate da uno dei condividenti al bene vengono a far parte, per il principio dell'accessione, al bene stesso con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene, nonché della determinazione delle quote. Da tanto consegue l'ulteriore conseguenza, sotto il profilo giuridico che il coerede che abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l'applicazione dell'art. 1150 c.c., che riconosce il diritto ad una indennità, può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti stessi.