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Categoria: DIVISIONE

* Cassazione, sentenza 5 settembre 2016, n. 17576, sez. II civile

Nel caso di divisioni di beni provenienti da diversi titoli occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna delle masse coinvolte, essendo possibile riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta da parte di tutti i condividenti. In mancanza del prescritto consenso, è riconosciuto al giudice il potere di approvare un progetto di divisione unitario solo nell'ipotesi in cui gli eredi vantino quote identiche rispetto a ciascuna massa, atteso che, in questi casi, il risultato resta identico a prescindere dal metodo di divisione utilizzato.