DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI
DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - Rinunzia al diritto di prelazione -
Anteriormente alla "denuntiatio" - Ammissibilità - Fondamento -
Fattispecie.
Il coerede può rinunciare
alla prelazione ex art. 732 c.c. non solo dopo la "denuntiatio", che
si traduce, più propriamente, nel mancato esercizio del diritto rispetto ad una
specifica proposta notificatagli, ma anche preventivamente e, dunque, in epoca
precedente rispetto ad un'alienazione solo genericamente progettata, giacché
egli acquisisce il diritto di retratto unitamente alla qualità di erede.
(Nella specie, la S.C. ha
escluso che, in ipotesi di alienazione in favore di persona da nominare, la
mancata tempestiva "electio amici" possa caducare gli effetti della
preventiva rinuncia al diritto di prelazione da parte del coerede).