DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI
DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI -
Crediti del "de cuius" - Titoli di credito emessi in suo favore - Frazionamento
"pro quota" tra i coeredi - Esclusione - Comunione ereditaria -
Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione di ciascun coerede
a insinuare al passivo fallimentare l'intero credito o la parte corrispondente
alla quota ereditaria - Credito portato da titoli obbligazionari - Irrilevanza.
I
crediti del "de cuius", al pari dei titoli di credito emessi in suo
favore, non si ripartiscono tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma
entrano a far parte della comunione ereditaria, come stabilito anche dall'art.
727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei
crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione. Ne deriva
che ciascuno dei coeredi può agire singolarmente per insinuare al passivo
fallimentare l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota
ereditaria, anche se il credito caduto in comunione è portato da titoli
obbligazionari, non essendo precluso il loro rimborso parziale, né valendo per
essi il principio di indivisibilità stabilito per le sole azioni dall'art. 2347
c.c.