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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 1° dicembre 2015, n. 24449, sez. I civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI - Crediti del "de cuius" - Titoli di credito emessi in suo favore - Frazionamento "pro quota" tra i coeredi - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione di ciascun coerede a insinuare al passivo fallimentare l'intero credito o la parte corrispondente alla quota ereditaria - Credito portato da titoli obbligazionari - Irrilevanza.

I crediti del "de cuius", al pari dei titoli di credito emessi in suo favore, non si ripartiscono tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come stabilito anche dall'art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione. Ne deriva che ciascuno dei coeredi può agire singolarmente per insinuare al passivo fallimentare l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, anche se il credito caduto in comunione è portato da titoli obbligazionari, non essendo precluso il loro rimborso parziale, né valendo per essi il principio di indivisibilità stabilito per le sole azioni dall'art. 2347 c.c.