DIVISIONE
- DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO
DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - OGGETTO - Estensione della
collazione ereditaria ai beni trasferiti a titolo oneroso - Condizione -
Accertamento della simulazione dell'atto di alienazione - Necessità -
Distinzione tra azione di simulazione volta alla riduzione della donazione e
quella diretta all'acquisizione del bene alla massa ereditaria - Regime
prescrizionale - Differenze.
I beni oggetto di trasferimento a
titolo oneroso (anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione
ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto
dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal
coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del
termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto
all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario,
facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si
asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di
prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione; mentre se
l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione
alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre
alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento
dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai
fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione
del "de cuius".