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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 30 settembre 2014, n. 20633, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - OGGETTO - Donazione pecuniaria fatta in vita dal "de cuius" - Nullità - Conseguenze - Imputazione della somma alla quota dell'erede donatario - Fondamento.


Qualora la donazione di danaro fatta in vita dal "de cuius" sia dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito dal "de cuius" verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma dell'art. 724, secondo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1418