Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 3 settembre 2013, n. 20143, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE.

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - Sentenza di scioglimento della comunione ereditaria - Giudicato implicito preclusivo dell'azione di riduzione di donazione lesiva della legittima - Esclusione - Fondamento.



In considerazione dell'autonomia e della diversità dell'azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all'apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l'azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal "de cuius" in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 553, 554, 555, 556, 713, 724, 737 e 2909, Cod. Proc. Civ. art. 785

Massime precedenti Vedi: N. 14864 del 2000, N. 1408 del 2007, N. 22885 del 2010