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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 29 luglio 2013, n. 18218, sez. II civile

PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO - Divisione dei beni ereditari - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Sussistenza - Limite - Cessazione della comunione ereditaria.


Il litisconsorzio necessario tra i coeredi, previsto nei giudizi aventi ad oggetto la divisione dei beni ereditari, trova applicazione finché non sia cessato lo stato di comunione mediante l'attribuzione ai singoli coeredi - nella specie, per accordo stragiudiziale - delle quote loro spettanti.
Riferimenti normativi:  Cod. Proc. Civ. art. 784
Massime precedenti Conformi: N. 3098 del 1988