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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 27 marzo 2015, n. 6293, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - Comunione ordinaria determinatasi fra alcuni coeredi per effetto dell'attribuzione congiunta di un bene in sede di divisione - Applicabilità dell'art. 732 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.


Il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria al fine di impedire l'intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall'apertura della successione "mortis causa", non si applica nella situazione di comunione ordinaria conseguente alla congiunta attribuzione di un bene ad alcuni coeredi in sede di divisione, non potendo, peraltro, operare in tal caso l'art. 732 cod. civ. in virtù del rinvio di cui all'art. 1116 cod. civ., in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di libera disposizione della quota, ai sensi dell'art. 1103 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1116
Massime precedenti Conformi: N. 4224 del 2007
Massime precedenti Vedi: N. 20561 del 2008